Patente nautica scaduta

Patente nautica scaduta

Patente nautica scaduta

Aggiornamento e convalida delle patenti

Quanto avviene per le patenti di guida automobilistiche, per aggiornare e la convalida delle patenti nautiche è previsto l’invio a domicilio di un talloncino autoadesivo. In attesa che gli Uffici organizzano la propria struttura interna, le patenti potranno continuare ad essere rinnovate con le modalità previste dalla precedente normativa.

Patente nautica scaduta
Patente nautica scaduta

 

Durata, convalida e sostituzione delle patenti (art. 38 del Regolamento al codice della nautica)

La patente nautica ha una validità di 10 anni, dalla data del rilascio o della convalida, ridotta a 5 anni per coloro che abbiano superato i 60 anni di età. ll periodo può essere inferiore per coloro che siano affetti da infermità fisiche o psichiche o minorazioni anatomiche o funzionali.

La patente può essere rinnovata in qualsiasi momento. Se la convalida viene richiesta prima o dopo la data di scadenza, la durata successiva decorre dalla data della convalida.

Per la convalida il titolare deve presentare domanda in doppia copia, di cui una in bollo, direttamente o con raccomandata all’ufficio marittimo (Capitanerie e Uffici Circondariali marittimi) o all’Ufficio Provinciale dell’UMC che ha provveduto al rilascio. La domanda va corredata dal certificato di idoneità fisica (in bollo) di un medico pubblico (ASL, medico militare o altri) con funzioni in materia medico legale; il richiedente deve dichiarare di possedere i necessari requisiti morali e, ove ricorra il caso, il possesso di altra abilitazione al comando di unità da diporto, compilando a tale scopo i quadri a) b) e) ed f) dello schema di domanda.

Cambio di residenza

Per comunicare l’eventuale cambio di residenza si segue la stessa procedura di cui sopra, comunicando con raccomandata all’ufficio che ha rilasciato la patente, la dichiarazione sostitutiva del certificato di residenza, compilando il quadro A del modulo adibito. La modifica viene registrata sul Registro delle patenti nautiche.

Patenti deteriorate o illegibili

Le modalità per la sostituzione di patenti deteriorate o illeggibili seguono la stessa procedura della convalida, con l’aggiunta di due foto, di una marca da bollo e del pagamento dello stampato di patente.

Smarrimento o distruzione della patente

Lo smarrimento, sottrazione o distruzione della patente va denunciata all’autorità di Pubblica Sicurezza che rilascia attestazione della denuncia resa. Il titolare, per ottenere il rilascio del duplicato, deve presentare al competente ufficio, oltre alla domanda, in duplice copia, l’attestazione della P.S., le ricevute comprovanti il pagamento del tributo previsto, due foto formato tessera. La copia della domanda, restituita all’interessato, gli consente di comandare unità da diporto, nei limiti dell’abilitazione posseduta, per la durata di 30 giorni.

Il duplicato della patente ha la validità del documento sostituito.

Le patenti nautiche conseguite in un Paese estero (anche se comunitario) non possono essere convertite con quelle previste dalla legge italiana. Gli stranieri e gli italiani residenti all’estero possono comandare unità da diporto di bandiera nazionale nei limiti dell’abilitazione in possesso. Tuttavia, i cittadini italiani, quando rientrano definitivamente in Italia, devono munirsi della patente nautica, non essendo più autorizzati al comando di unità da diporto con un’abilitazione estera.

Sanzioni

Chi dimentica la patente a terra è punito con la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00, mentre condurre un’unità da diporto senza aver mai conseguito la patente nautica, ovvero nel caso in cui la stessa è stata revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti, comporta una sanzione amministrativa che va da € 2.066,00 a € 8.263,00 nonchè la sospensione della licenza di navigazione dell’unità, che viene annotata sul documento, per la durata di 30 giorni. La sanzione è raddoppiata nel caso di nave da diporto.

Condurre un’unità da diporto con la patente nautica scaduta, invece, comporta una sanzione da Euro 207,00 a Euro 1.033,00.

 

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