Come prendere la patente nautica

COME PRENDERE LA PATENTE NAUTICA

 

Come prendere la patente nautica

 

Il Decreto Ministeriale N. 146 del 29/07/2008, emesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha eliminato la distinzione delle unità da diporto in relazione al mezzo di propulsione.

 

Le imbarcazioni si dividono in:

 

  • natanti ovvero barche a motore e a vela di lunghezza inferiore ai 10 metri;
  • imbarcazioni ovvero le barche a motore o a vela di lunghezza compresa tra i 10 e i 24 metri;
  • navi da diporto, ovvero unità superiori ai 24 metri di lunghezza.
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Quando prendere la patente nautica

 

La patente nautica è obbligatoria nei seguenti casi:

  • condurre qualsiasi tipo di imbarcazione oltre le 12 miglia dalla costa e/o con motore di potenza superiore ai 30 kW (40,8 Cv);
  • in caso si guidi una qualsiasi imbarcazione con potenza massima 40,8 Cv, nella norma, ma con cilindrata superiore a 750 cc, se a carburazione a due tempi o a 1000 cc, se a carburazione a 4 tempi fuoribordo, o se a iniezione diretta; o superiori a 1300 cc, se a carburazione a 4 tempi entrobordo o a 2000 cc, se a motore diesel;
  • per guidare moto d’acqua indipendentemente dalla distanza dalla costa;
  • per guidare imbarcazioni adibite allo sci nautico.

 

Quando non è obbligatoria la patente nautica

 

Non è sempre obbligatorio conseguire la patente nautica.

Per condurre un’unità da diporto di lunghezza inferiore ai 24 metri, con cilindrata inferiore a quelle sopra citate e rispettando la navigazione entro le 6 miglia dalla costa, basta che siano rispettate queste regole:

  • aver compiuto 14 anni di età per navigare a bordo di natanti a vela con superficie velica superiore ai 4 metri quadrati e per unità a remi entro 1 miglio dalla costa
  • avere compiuto 16 anni per guidare i natanti da diporto;
  • aver compiuto 18 anni di età per condurre le imbarcazioni da diporto.

 

Rilascio patente nautica

 

Sono competenti al rilascio della patente nautica:

  • le capitanerie di porto, gli uffici circondariali marittimi e gli uffici di Motorizzazione Civile delle Direzioni generali territoriali del Dipartimento per i Trasporti Terrestri e il Trasporto intermodale, per le patenti nautiche che abilitano alla navigazione entro dodici miglia dalla costa;
  • oppure le capitanerie di porto e gli uffici circondariali marittimi, per le patenti nautiche che abilitano alla navigazione senza alcun limite dalla costa;
  • le capitanerie di porto per le patenti che abilitano al comando di navi da diporto.

 

Categorie di patente nautica

 

Per chi voglia superare il limite delle 12 miglia, esistono tre diverse categorie di patente nautica.

  • Patente nautica di Categoria A per natanti o imbarcazioni da diporto a vela e a motore o solo motore entro 12 miglia dalla costa; per barca a vela e a motore o solo motore senza limiti dalla costa.
  • Patente nautica di Categoria B per comando navi da diporto che superano i 24 metri lft. Per conseguirla è necessario possedere già da almeno 3 anni la patente vela o motore senza limiti dalla costa.
  • Patente nautica di Categoria C per la conduzione di natanti o imbarcazioni, dotate di particolari dispositivi elettronici, da diporto rilasciata a persone portatrici di particolari patologie che devono obbligatoriamente ospitare a bordo dell’imbarcazione una persona di età non inferiore ai 18 anni e che sia in grado di svolgere tutte le funzioni manuali atte a condurre il mezzo nautico e a salvaguardare le vite umane in mare.
Come prendere la patente nautica
Come prendere la patente nautica

Requisiti fisici per conseguire la patente nautica

  • Non possono conseguire la patente nautica né effettuare la convalida della stessa tutti coloro che sono affetti da malattie fisiche o psichiche, deficienze organiche, minorazioni psichiche, anatomiche o funzionali o che siano dediti all’uso di sostanze psicoattive.
  • Nei soggetti binocoli, è necessario avere una vista non inferiore ai 10/10 complessivi raggiungibili con le lenti, purché, in caso di correzione miopica in un occhio e ipermetropica nell’altro la differenza fra le lenti non sia superiore a tre diottrie. In caso di correzione necessaria per un solo occhio la lente non deve superare i 3/10.
  • Per i soggetti ultrasessantenni o affetti da diabete, glaucoma, nuro-otticopatie, cheratopatie, malattie degenerative corio retiniche, il visus deve risultare almeno in un occhio superiore al 70% del normale, con lettura di ottotipo di 3/10.
  • Nei soggetti monocoli, funzionali o anatomici, il visus naturale deve essere di almeno 5/10 e il visus corretto non può essere inferiore a 8/10, raggiungibile con la correzione di lenti di qualsiasi valore diottrico o con le lenti a contatto.
  • Percezione della voce di conversazione, anche con l’ausilio di apparecchi correttivi, con fonemi combinati a non meno di 8 metri complessivi e a non meno di 2 metri dall’orecchio che sente di meno.
  • Per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche sono richiesti tempi di reazione a stimoli semplici o complessi, luminosi e acustici, sufficientemente rapidi per poter essere classificati nel IV decile della scala decilica.

Rinnovo della patente nautica

Per la categoria B, il rinnovo va effettuato seguendo queste tempistiche:

  • ogni 10 anni per i cittadini con meno di 50 anni d’età;
  • oppure ogni 5 anni per gli over 50, con meno di 70 anni;
  • invece ogni 3 anni per coloro che hanno tra i 70 e gli 80 anni d’età;
  • ogni 2 anni per gli over 80.

Per il rinnovo della patente nautica vale la regola del compleanno, secondo cui la data di scadenza della patente coincide con il giorno del compleanno del titolare.

La patente nautica può essere rinnovata in ogni momento e il rinnovo deve avvenire presso lo stesso ufficio da cui è stata rilasciata e solo su richiesta del titolare. Dopo la convalida la durata successiva decorre dalla data di convalida.

Casi di sospensione e ritiro della patente nautica

La sospensione da parte dell’autorità che ha provveduto al rilascio avviene nel caso in cui vengano a mancare i requisiti di idoneità sia fisici che psichici. In questo caso il recupero della stessa dovrà avvenire previa visita medica e certificazione della presenza delle condizioni fisiche e mentali necessarie per condurre il mezzo nautico.

Le patenti nautiche possono essere ritirate dall’autorità marittima o della navigazione interna del luogo per un tempo dai 3 ai 6 mesi anche in caso di:

  • conduzione e comando dell’unità in stato di ebrezza o sotto l’effetto di sostanza stupefacenti;
  • atti di imprudenza o imperizia che mettono a rischio l’incolumità pubblica e possono recare danni;
  • su richiesta del prefetto per motivi di pubblica sicurezza.

La sospensione avviene in caso di inizio di procedimento penale per delitti di omicidio colposo, lesioni gravi o gravissime colpose, derivanti dalla violazione delle norme sul comando delle unità da diporto e delle navi o per i delitti contro l’incolumità pubblica previsti dal libro II, titolo VI, del codice penale o per i delitti previsti dalla parte terza del codice della navigazione.

La revoca delle patenti dall’autorità che l’ha rilasciata avviene nel caso in cui il titolare non sia più in possesso, con carattere permanente, dell’idoneità fisica e psichica.

Qualora la revoca della patente sia intervenuta per perdita dei requisiti morali, l’interessato può conseguire una nuova abilitazione dopo aver ottenuto il provvedimento di riabilitazione.

Nel caso in cui la revoca della patente di categoria A o B sia intervenuta per perdita dell’idoneità neuro-motoria, l’interessato ha facoltà di conseguire senza esami la patente di categoria C, previo accertamento del possesso dei requisiti di idoneità di cui all’articolo 36.

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