Tipi di patente vela e motore (insieme), limitazione al solo motore:
Le patenti, ex artt. 25 e 26 del regolamento sono di tre tipi:
Categoria A divisa in:
- a) entro 12 miglia dalla costa;
- b) senza alcun limite;
Categoria B per navi da diporto.
Le unità a motore e quelle a vela con m.a. e i motovelieri, hanno perduto con l’abrogazione della l. 50/71 il regime giuridico che le caratterizzavano. Con il Codice della nautica non esiste più la distinzione delle unità da diporto in relazione al mezzo di propulsione.
La patente nautica è unica e abilita al comando delle unità da diporto (fino a 24 metri) a vela, a vela con motore ausiliario e a motore.
A richiesta, la patente può essere limitata al solo comando di unità a motore entro dodici miglia dalla costa o senza limiti. Il programma teorico d’esame è differenziato tra limitato al solo motore ed a vela che abilita anche al motore. il velista col solo esame pratico acquisisce entrambe le abilitazioni (vela e motore).Coloro che hanno conseguito la patente limitata (solo motore), possono estendere l’abilitazione anche alla navigazione a vela, sostenendo ad integrazione soltanto la prova pratica d’esame ex art. 30 del Regolamento al codice della nautica. Ciò vale sia per le patenti entro 12 miglia dalla costa che senza limiti.
Se, invece, si vorrà conseguire la patente superiore, cioè da entro 12 miglia a senza limiti, si dovrà sostenere un esame integrativo teorico sulle materie non comprese nel programma di esame della patente già conseguita.
Chi ha conseguito la patente per navi da diporto (unità superiori a 24 m.), può comandare anche le unità da diporto di lunghezza inferiore, a vela e a motore, comprese quelle a vela con motore ausiliario. Nel silenzio della legge si può ritenere che la patente sia senza limiti di navigazione.
Per conseguire la patente per navi da diporto, è necessario il possesso, da almeno tre anni, dell’abilitazione alla navigazione senza alcun limite (a vela e a motore).
Vecchie patenti da 6 a 12 mg
I possessori di patenti nautiche, che abilitano a navigare entro 6 miglia dalla costa, sia a motore che vela con m.a., possono comandare unità da diporto fino a 12 miglia senza dover espletare alcuna formalità amministrativa. Le vecchie patenti verranno sostituite in occasione della prima convalida.
Età richiesta per conseguire le patenti (art. 39 codice della nautica)
Per conseguire la patente nautica è necessario aver compiuto i 18 anni, mentre per le unità conducibili senza patente le età minime sono le seguenti:
- 14 anni per natanti senza motore, a vela con superficie velica superiore a 4 mq nonchè unità a remi, che navigano entro un miglio dalla costa;
- 16 anni per i natanti a motore, per i natanti a vela con motore ausiliario e i motovelieri con motori di potenza inferiore ai 30 KW (pari a 40.8 HP) e relative cilindrate;
- 18 anni per le imbarcazioni a vela con motore ausiliario, motovelieri e per quelle a motore di potenza inferiore ai 30 KW e relative cilindrate che navigano fino a sei miglia dalla costa, nonchè per gli acquascooter o moto d’acqua. Per condurre questi ultimi mezzi la patente è sempre obbligatoria.
- per le navi non è richiesta un’età minima ma bisogna possedere la patente nautica senza limiti (a vela e a motore) da almeno tre anni.
Si prescinde dall’età per coloro che partecipano ai corsi delle scuole delle federazioni sportive e della Lega Navale Italiana, o ad allenamenti e attività agonistica, a condizione che dette attività si svolgano sotto la responsabilità delle scuole e i partecipanti siano coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile per i danni causati alle persone imbarcate e a terzi.
Requisiti fisici (art. 36 del Regolamento al codice della nautica)
Non possono ottenere la patente nautica coloro che sono affetti da malattie fisiche o psichiche, deficienze organiche o minorazioni psichiche, anatomiche o funzionali che impediscono di svolgere con sicurezza le operazioni inerenti la patente da conseguire o da convalidare. Il giudizio in proposito, da stilarsi sulla base dell’elenco dei requisiti di idoeneità di cui all’allegato I al regolamento è demandato a un medico pubblico, con funzioni in materia medico-legale, che può rilasciare certificazioni di idoneità solo quando accerti e dichiari che le stesse non pregiudicano la sicurezza della navigazione alla quale la patente abilita. In caso di dubbi oppure quando siano da giudicare minorazioni fisiche o eventuali protesi correttive, il giudizio di idoneità può essere demandato alla commissione medica locale, che giudica anche nei riguardi dei mutilati e minorati fisici e di coloro per i quali sia fatta richiesta dall’autorità marittima o dal prefetto. Tutte le spese dei vari iter procedurali sono a carico degli interessati. La certificazione deve avere una data anteriore a 6 mesi rispetto alla domanda di esame. Contro il giudizio delle commissioni mediche e per la perdita dei requisiti fisici e psichici, si può ricorrere, entro 30 giorni, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti – D.G. per la Navigazione e il Trasporto Marittimo e per le vie d’acqua interne – che, per gli accertamenti, si avvale degli organi sanitari periferici delle Ferrovie dello Stato.
La legge delega per la riforma del codice (167/15 lett. d) a fronte di obiettive difficoltà seguenti all’ introduzione di parametri audio visivi troppo severi nel Regolamento di attuazione del codice della nautica ha previsto una revisione degli stessi. Peraltro, in questo caso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha svolto un lavoro di revisione che ha preceduto la delega di cui alla citata legge.
Segnaliamo quindi che con Decreto 2 agosto 2016, n. 182 è stato emanato il “Regolamento di modifica ai requisiti visivi per il conseguimento o la convalida della patente nautica, previsti dall’Allegato I, paragrafo 3, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 ( in GU Serie Generale n.220 del 20-9-2016 con entrata in vigore il 20 ottobre 2016).
Per esso, grazie alla sostituzione del § 3 all. I al regolamento al codice della nautica, i requisiti visivi e uditivi richiesti sono i seguenti:
«PARAGRAFO 3
REQUISITI VISIVI E UDITIVI
A. Per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche l’interessato deve possedere un campo visivo normale, una sensibilita’ cromatica sufficiente a distinguere rapidamente e con sicurezza i colori fondamentali (rosso, verde, blu), un’acuita’ visiva crepuscolare di almeno 1/10. Per i soggetti ultra sessantenni, o diabetici, o affetti da glaucoma o da neurootticopatie, o da cheratopatie, o da malattie degenerative corio-retiniche, deve essere accertata la sensibilita’ al contrasto spaziale, che almeno in un occhio deve essere tale da raggiungere una soglia di contrasto del 6%.
B. In caso di visione binoculare, l’interessato deve possedere un’acutezza visiva complessiva non inferiore a 10/10, con visus nell’occhio peggiore non inferiore a 4/10, raggiungibile anche con correzione con lenti a contatto di qualsiasi valore diottrico o con correzione di occhiali purche’, in caso di visus corretto per vizio miopico da un occhio ed ipermetropico dall’altro, la differenza di rifrazione in equivalente sferico tra le due lenti negativa e positiva non sia superiore a tre diottrie.
I soggetti monocoli, funzionali o anatomici, devono possedere un visus non inferiore a 8/10, raggiungibile con correzione di lenti di qualsiasi valore diottrico o con lenti a contatto, se ben tollerate.
C. In caso di necessita’ di correzione ottica, gli occhiali utilizzati devono essere dotati di idonei dispositivi utili ad evitarne la perdita accidentale anche in situazioni di emergenza. In caso di uso di lenti a contatto, devono inoltre essere utilizzati occhiali di protezione con lenti neutre.
D. Il visus raggiunto dopo l’impianto di lenti artificiali endoculari, fachiche o pseudofachiche, deve essere considerato in sede di visita come visus naturale. La validita’ della patente non puo’ eccedere i cinque anni.
E. Le patenti nautiche non sono rilasciate ne’ convalidate se l’interessato, con visione binoculare o monoculare, possiede un campo visivo ridotto o presenta uno scotoma centrale o paracentrale, ad esclusione dello scotoma fisiologico. Le patenti nautiche non sono rilasciate ne’ convalidate se l’interessato e’ colpito da diplopia.
F. In caso di trapianto corneale, la validita’ della patente non puo’ eccedere i cinque anni.
G. Nel caso in cui e’ accertata l’esistenza di una malattia sistemica evolutiva od oculare evolutiva, in grado di indurre od aggravare danni funzionali dell’apparato visivo, la commissione medica locale, avvalendosi del parere di un medico specialista in oculistica, puo’ limitare la validita’ della patente a due anni.
H. Per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche occorre percepire, anche con l’ausilio di apparecchi correttivi, la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di otto metri di distanza complessivamente, e a non meno di due metri dall’orecchio che sente di meno.
I. Per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche sono richiesti tempi di reazione a stimoli semplici e complessi, luminosi e acustici, sufficientemente rapidi per poter essere classificati almeno nel IV decile della scala decilica».
L’ art. 3 del decreto prevede altresì la revisione dei provvedimenti di revoca. Per esso, coloro ai quali, nel periodo compreso tra l’entrata in vigore del decreto 29 luglio 2008, n. 146, e l’entrata in vigore del presente decreto, sia stata revocata la patente nautica esclusivamente per difetto dei requisiti visivi possono chiedere agli uffici competenti la revisione del provvedimento di revoca entro un anno dall’entrata in vigore del decreto (termine 20 ottobre 2017).
2. Il possesso dei requisiti, di cui agli articoli 35, 36 e 37 del decreto 29 luglio 2008, n. 146, deve essere nuovamente comprovato secondo le norme vigenti.
3. La previsione di cui al comma 1 e’ portata a conoscenza delle associazioni di categoria e delle associazioni dilettantistiche del comparto nautico da diporto, nonché è pubblicata sui siti istituzionali degli uffici marittimi di cui all’articolo 17 del codice della navigazione, a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Requisiti morali (art. 37 del Regolamento al codice della nautica)
Non possono ottenere la patente (e se l’hanno vien loro revocata) coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, o che sono stati condannati a una pena superiore a tre anni e ad altre condizioni previste dall’art. 37 del regolamento al codice della nautica (leggi n.1423/56 modificata con legge n.327/88, n.575/65, n. 685/75 e successive modificazioni, DPR n. 309/90 e D.P.R. N. 43/73), salvo che, nel frattempo, non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione. Anche in questo caso è ammesso ricorso al provvedimento entro 30 gg. al Ministero.
Sospensione e revoca della patente (artt. 40 e 41 del Regolamento al codice della nautica)
La patente nautica può essere sospesa temporaneamente qualora non sussistano più i necessari requisiti fisici e psichici. Il recupero dell’idoneità va comunque attestato con una nuova certificazione medica. Sono anche causa di sospensione:
- la conduzione o il comando dell’unità da diporto in stato di ubriachezza o sotto l’effetto di altre sostanze inebrianti o stupefacenti (sospensione max 6 mesi);
- atti di imprudenza o di imperizia tali da compromettere l’incolumità pubblica e da produrre danni (sospensione max 3 mesi);
- la richiesta del prefetto, per motivi di pubblica sicurezza (sospensione max 6 mesi).
Infine la patente è sospesa a causa quando ha inizio un procedimento penale per i delitti di omicidio colposo, lesioni gravi o gravissime colpose, per i delitti contro l’incolumità pubblica ecc. di cui all’art. 40 del regolamento al codice. La sospensione è annotata sulla patente. La patente è revocata nel caso in cui il titolare abbia perso in modo permanente l’idoneità fisica o i requisiti morali.
Titoli professionali alternativi alla patente (art. 33 del Regolamento al codice della nautica)
Coloro che sono in possesso di un titolo professionale marittimo o del diporto o della navigazione interna e sono muniti di libretto di navigazione in regolare corso di validità (normativa STCW’78 e succ. emendamenti, non aver abbandonato la navigazione da oltre 10 anni e visita medica biennale in corso di validità), possono comandare e condurre unità da diporto, nei limiti indicati nell’allegato III al regolamento al codice. Lo stesso personale, compreso i piloti del porto, possono conseguire senza esame le patenti nautiche nei limiti stabiliti dal medesimo Allegato III.
Rilascio di patenti – senza esami (art. 32 del Regolamento al codice della nautica)
L’art. 32 del regolamento al codice della nautica stabilisce le modalità per il rilascio di patenti nautiche, senza esame, al personale delle Forze Armate, della Guardia di Finanza, della Polizia e dei Vigili del Fuoco, in servizio permanente o in ferma prefissata o volontari di truppa in ferma breve, abilitato al comando o alla condotta di mezzi navali da parte della Marina Militare o in possesso di specializzazione al comando di unità navale rilasciata dalla Guardia di Finanza al proprio personale.A tale scopo, gli Ufficiali del Corpo di Stato Maggiore e delle Capitanerie di Porto in servizio permanente, gli Ufficiali della Guardia di Finanza in possesso della specializzazione di comandante di unità navale rilasciata dai propri comandi, i sottufficiali delle FF.AA. e delle Forze di polizia in possesso dell’abilitazione alla condotta di unità navali d’altura o del brevetto per la condotta di mezzi navali della Marina Militare senza alcun limite dalla costa o dall’unità madre, rilasciati dalla Marina Militare e che abbiano comandato tale tipo di unità per almeno un anno, possono conseguire, senza esami, la patente nautica per il comando di imbarcazioni o quella per navi da diporto. I requisiti si possono comprovare dall’estratto matricolare o da una dichiarazione del comando di appartenenza.
Coloro che sono in possesso di una delle abilitazioni indicate alle successive lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) e j) possono conseguire le patenti per il comando delle sole imbarcazioni da diporto a motore, per la navigazione senza alcun limite. Sulla base dei corsi di formazione, il personale sopraccitato, in possesso di un brevetto abilitante al comando di unità navale, può ottenere la patente per imbarcazioni da diporto (entro le 12 miglia o senza limiti). I titoli e i brevetti riconosciuti validi sono i seguenti (le attestazioni di frequenza di corsi non sono valide):
- abilitazione al comando di unità navali di altura delle Capitanerie di Porto;
- abilitazione alla condotta dei galleggianti (M.M.) adibiti alla navigazione oltre 6 miglia dalla costa;
- abilitazione al comando di unità navali dell’Arma dei Carabinieri in navigazione d’altura;
- abilitazione al comando/condotta delle unità/mezzi navali (A.M.) in navigazione oltre 20 miglia dalla costa;
- abilitazione al comando di unità navali costiere delle Capitanerie di Porto;
- abilitazione al Comando di Unità Navali dell’Arma dei Carabinieri in navigazione costiera;
- abilitazione al comando/condotta dei mezzi dell’E.I. in navigazione entro 20 miglia dalla costa;
- abilitazione al comando/condotta delle unità/mezzi navali (A.M.) in navigazione entro 20 miglia dalla costa;
- Patentino di abilitazione al comando di unità navale della G.d.F. per ufficiali ed ispettori specializzati rispettivamente “Comandante di unità navali” e “Nocchieri A.C”;
- Patentino di abilitazione al comando di unità navali della G.d.F. per sovrintendenti, appuntanti e finanzieri speciali “Nocchieri a.c.m.”;
- abilitazione alla condotta dei galleggianti (M.M.) adibiti alla navigazione entro 6 miglia dalla costa;
- abilitazione al comando/condotta di mezzi navali dell’E.I. in navigazione entro 6 miglia dalla costa;
- abilitazione alla condotta di unità minori del Corpo delle Capitanerie di Porto entro 12 miglia dalla costa;
- abilitazione alla condotta di “motoscafi da corsa”.
Coloro che sono in possesso di abilitazioni rilasciate dalla Marina militare per la navigazione entro le sei miglia dalla costa e di quelle rilasciate dalla Guardia di Finanza per la condotta dei mezzi nautici possono ottenere la patente, senza esame, per la navigazione entro 12 miglia. Il diritto a conseguire le patenti deve essere esercitato entro cinque anni dalla data di cessazione dal servizio, fermo restando il possesso dei requisiti fisici e morali. La domanda va presentata ad una Capitaneria di Porto o Ufficio circondariale marittimo avente la circoscrizione nella provincia in cui presta servizio.
Procedura per ottenere la patente – sede dove presentare la domanda
Il Dipartimento dei Trasporti, la Navigazione e Sistemi Informativi e Statistici, con circolare n. 0017383 del 26.2.2010, ha modificato le modalità di accesso agli uffici marittimi e provinciali della motorizzazione, competenti al rilascio delle patenti nautiche. La domanda per conseguire le patenti per il comando di navi da diporto va presentata alla Capitaneria di Porto del luogo di residenza. Per conseguire le patenti nautiche entro le 12 miglia dalla costa, la domanda può essere presentata alle Capitanerie di Porto (Compamare), agli Uffici Circondariali Marittimi (Circomare) e agli Uffici Provinciali della Motorizzazione. Per conseguire le patenti senza alcun limite, invece, la competenza è soltanto delle Compamare e dei Circomare. I candidati però non sono liberi di scegliere la sede di esame a loro gradita, come accadeva prima dell’entrata in vigore del regolamento, ma sono vincolati alla rispettiva residenza o domicilio. In passato, il fenomeno distorsivo della migrazione dei candidati dalla propria sede territoriale a quelle sedi più “flessibili” aveva richiamato l’attenzione degli organi centrali a porre qualche rimedio a tale fenomeno. Tra l’altro osserviamo che con il sistema dei quiz la migrazione verso sedi meno severe non ha più gran senso. Al riguardo, con le Circolari prot. 1326/8.7.6 del 20 gennaio 2016 e 07/03/2016 – Prot. n. 5799 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento Per I Trasporti, La Navigazione, Gli Affari Generali Ed Il Personale Direzione Generale Per La Motorizzazione
Divisione 5 ha sancito procedure uniformi anche per gli uffici della Motorizzazione civile ed ha fatto si che fossero adottati per tutti gli uffici i c.d. quiz di Genova.
L’ Art. 9 del DM 4 ottobre 2013 tratta della Gestione informatizzata delle prove scritte
Per esso i quesiti che compongono le prove scritte di cui all’art. 5 sono estratti da un database approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con apposito decreto direttoriale e sono somministrati al candidato tramite schede di esame. L’estrazione e la distribuzione dei quesiti in ogni singola scheda d’esame avviene secondo criteri di casualità, che garantiscano la differenziazione delle singole schede e la verifica della preparazione del candidato su ciascuno dei temi previsti dal programma d’esame per la patente nautica richiesta. Il database dei quesiti che compongono le prove scritte è soggetto a revisione periodica almeno biennale.
L’elaborazione del software per la gestione informatica delle prove scritte e gli aggiornamenti conseguenti alla revisione del suddetto database o ad eventuali modifiche delle modalità d’esame sono effettuati dal Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione.
Il regolamento al codice della nautica ha provveduto a circoscrivere l’ambito territoriale entro il quale i candidati possono presentare la domanda agli Uffici competenti al rilascio delle patenti. Ma questo spazio si è rivelato troppo ristretto dalle nuove regole, per cui con la circolare sopracitata l’accesso alle sedi di esame è stato modificato come segue:
- per quanto concerne gli Uffici provinciali della Motorizzazione, possono presentare istanza e sostenere i conseguenti esami i candidati residenti o domiciliati nella rispettiva Provincia oppure in una provincia confinante ovvero in altra provincia ricompressa nella medesima regione della provincia di residenza o di domicilio del candidato. In sintesi le domande possono essere presentate in tute le province della regione di appartenenza.
- per quanto concerne gli Uffici marittimi periferici, possono presentare istanza per sostenere gli esami presso ciascuna Capitaneria di Porto o Ufficio Circondariale Marittimo i candidati residenti o domiciliati in una delle province ricomprese nella giurisdizione territoriale delle rispettive Direzioni marittime ovvero delle Direzioni marittime con essa confinante.
- la circolare così prosegue: “la residenza o il domicilio del candidato dovranno essere certificati nelle forme previste dalla legge. Tale certificazione dovrà essere allegata all’istanza di ammissione agli esami”.
Per comprendere il contenuto della lett. b) è necessario qualche esempio, poichè la circolare sembra riservata ai soli “addetti ai lavori”; pochi infatti sono a conoscenza che le giurisdizioni territoriali delle Direzioni Marittime si estendono, ai fini marittimi, anche alle Province interne al territorio dello Stato e che solo consultando il DPR n. 1250/1956 e le relative modifiche, si possono individuare le circoscrizioni territoriali e i limiti di competenza. Cerchiamo di spiegare meglio il concetto.Un candidato residente a Enna (provincia interna) o Messina può presentare la domanda presso tutte le Capitanerie di Porto e Uffici Circondariali Marittimi della Sicilia in quanto ricomprese nella giurisdizione delle Direzioni marittime del proprio domicilio (Catania) o in quella confinante (Palermo). Un candidato residente a Fiumicino (Direzione marittima) o a Rieti (provincia interna) può presentare la domanda presso le Compamare di Civitavecchia, Roma e Gaeta nonchè presso la Circomare Anzio. Questa è la regola generale. Vediamo ora in quali altre sedi lo stesso candidato può presentare la domanda per effetto dell’estensione alle Direzioni marittime confinanti. A nord (la Direzione marittima di Livorno confina con quella di Fiumicino): Compamare Marina di Carrara, Viareggio, Livorno e Portoferraio oppure presso Circomare Piombino e Porto S. Stefano. A sud (la confinante di Fiumicino è Napoli): Napoli, C.di Stabia, Torre del Greco e Salerno ovvero presso i Circomare di Agropoli, Ischia, Palinuro, Pozzuoli, Procida, Terracina e Torre Annunziata. In sintesi, il candidato ha una scelta di sedi dove sostenere l’esame che si estende su una fascia ampia oltre 600 km.
La circolare stessa così prosegue: “la residenza o il domicilio dovranno essere certificate nelle forme previste dalla legge. Tale certificazione dovrà essere allegata all’istanza di ammissione agli esami”. A questo riguardo si osserva che il modello di domanda di esame (preordinato sulla base dell’autocertificazione, di cui al DPR 4452000, e approvato con apposita circolare) può essere utilizzato per lo svolgimento di tutte le pratiche attinenti le patenti nautiche e cioè: l’autocertificazione dei dati personali, la comunicazione del cambio di residenza, l’ammissione all’esame per conseguire le patenti nautiche (A,B,C e navi da diporto ), il rilascio della patente nautica al personale militare e al personale munito di una qualifica professionale marittima, il rilascio del duplicato della patente (smarrita o deteriorata), la convalida della patente e, infine, per la sostituzione delle vecchia patente con il nuovo modello La domanda va compilata in duplice copia, di cui una in bollo, corredata dal certificato medico rilasciato da un medico competente , da due foto formato tessera e dall’attestato del pagamento della tassa di ammissione agli esami.
La seconda copia della domanda, datata e protocollata, viene restituita al candidato e costituisce, con il documento di identità personale, autorizzazione provvisoria per le esercitazioni pratiche in barca. Essa ha validità di tre mesi, prorogabili per altri 3. L’esame non può essere sostenuto se non siano trascorsi almeno trenta giorni dalla data della presentazione della domanda.
Entro il termine di validità dell’autorizzazione il candidato deve prenotarsi (per iscritto o anche a mezzo mail o fax) per sostenere l’esame presso l’ufficio cui ha presentato la domanda, consegnando una marca da bollo e l’attestazione di pagamento dello stampato. Nei 45 giorni successivi alla prenotazione egli sarà chiamato a sostenere le prove di esame. Se dichiarato idoneo, la patente gli sarà consegnata al termine delle prove stesse. Chi non supera l’esame, teorico o pratico può ripetere la prova, una sola volta, senza dover ripagare tasse o tributi.
Il candidato assente una volta può ripresentare la richiesta per sostenere l’esame una seconda volta.
Commissioni d’esame fuori sede (art. 44 del Regolamento al codice della nautica)
Le scuole nautiche e gli enti e associazioni a livello nazionale possono richiedere agli uffici marittimi o della exMCTC, competenti per territorio, che gli esami per conseguire le patenti nautiche per i loro candidati, con un numero non inferiore a dieci, vengano svolti presso le loro sedi, accollandosi le relative spese.L’esaminatore è unico per le patenti entro le 12 miglia dalla costa; sono invece due per le patenti senza alcun limite. Nel corso della prova pratica a vela, la commissione è integrata da un esperto velista (nominato dalla F.I.V. o dalla L.N.I.).
Ex Art. 6 del DM 04 ottobre 2013 la prova pratica per patenti nautiche di categoria A e C (completa o limitata al motore) è svolta su unità di lunghezza minima di 5,90 metri, se con propulsione a motore, o di 9 metri, se con propulsione a vela con motore ausiliario. Nel solo caso di esami per il conseguimento di patenti nautiche per la navigazione senza alcun limite dalla costa, le unità utilizzate in sede d’esame devono anche essere iscritte nei registi delle imbarcazioni da diporto.L’unità impiegata in sede di prova pratica deve avere a bordo dotazioni di sicurezza minime non inferiori a quelle previste dalle norme vigenti per la navigazione entro le 6 miglia dalla costa, con aggiunta di bussola magnetica e apparato VHF. Nel corso della prova pratica devono obbligatoriamente trovarsi a bordo dell’unità, nel rispetto del numero massimo di persone trasportabili: a) il candidato; b) l’esaminatore unico, ovvero il presidente e il membro della commissione esaminatrice; c) nel caso di patenti nautiche relative alle unità a vela ed a propulsione mista, l’esperto velista di cui all’art. 29, de ldecreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 146 del 2008 recante il Regolamento al Codice della nautica; d) un soggetto in possesso da almeno tre anni di patente nautica per una specie di navigazione almeno corrispondente a quella richiesta dal candidato, designato dal candidato ovvero dalla scuola nautica, a valere per i propri candidati, che assume il comando dell’unità.
La prova pratica inizia nel momento in cui, su invito dell’esaminatore unico o del presidente della commissione, il soggetto di cui alla lettera d) mantenendo le funzioni di comando dell’unità, lascia al candidato l’esecuzione delle manovre richieste dall’esaminatore unico o dal presidente della commissione, nonché dall’esperto velista per la prova di vela, e termina con la dichiarazione pubblica dell’esito della prova.
Il candidato valutato non idoneo nella prova pratica a vela ha facoltà di optare per il conseguimento della corrispondente patente nautica relativa alle sole unità a motore. L’opzione espressa dal candidato è annotata nel verbale di esame.
La prova pratica per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A e C per la navigazione entro le 12 miglia dalla costa si svolge in mare, ovvero in laghi o in specchi acquei navigabili, adeguati allo svolgimento in sicurezza delle manovre previste dai programmi di esame e sui quali sia autorizzata la navigazione ai fini dello svolgimento di attività di esame per il conseguimento delle patenti nautiche. La sussistenza di tale autorizzazione è comprovata dal candidato o dalla scuola nautica.
La prova pratica per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A e C per la navigazione senza alcun limite dalla costa si svolge in mare.
Ex art Art. 8 D.M. del Min. infrastrutture e trasporti del 04 ottobre 2013 la prova pratica per patente nautica di categoria B (nave da diporto) è svolta su una nave da diporto o su un’unità da traffico di lunghezza non inferiore a 24 metri, ovvero, in caso di indisponibilità, annotata nel verbale di esame, su un’imbarcazione da diporto o su un’unità da traffico di lunghezza non inferiore a 20 metri. L’unità impiegata in sede di prova pratica deve avere a bordo dotazioni di sicurezza minime non inferiori a quelle previste dalle norme vigenti per la navigazione entro le cinquanta miglia dalla costa. Nel corso della prova pratica devono obbligatoriamente trovarsi a bordo dell’unità: a) il candidato; b) la commissione esaminatrice; c) un soggetto in possesso da almeno tre anni di patente nautica di categoria B, designato dal candidato ovvero dalla scuola nautica, a valere per i propri candidati, che assume il comando dell’unità ovvero, nel solo caso di impiego di unità da traffico, il comandante della medesima unità, in possesso del previsto titolo professionale marittimo, che mantiene il comando dell’unità, nonché il relativo equipaggio, come stabilito dalla tabella minima di armamento approvata.
La prova pratica inizia nel momento in cui, su invito del presidente della commissione, il soggetto di cui alla lettera c) del comma 3, mantenendo le funzioni di comando dell’unità, lascia al candidato l’esecuzione delle manovre richieste dal presidente della commissione e termina con la dichiarazione pubblica dell’esito della prova.
5. La prova pratica per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria B si svolge in mare.
Registro delle patenti nautiche
Gli uffici marittimi e quelli della exMCTC annotano i dati relativi alle patenti rilasciate su un apposito registro dell’ufficio, sul quale nel tempo sono registrate le convalide e tutte le altre variazioni.
Tassa di ammissione agli esami
Con decreto 12 giugno 2013 è stata confermata la misura del diritto di ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche. L’importo ammonta ad Euro 20,00 per le patenti di categoria A e C (imbarcazioni a vela e a motore) e ad Euro 60,00 per le patenti di categoria B (navi da diporto). Va inoltre corrisposto un tributo alla competente Tesoreria Provinciale dello Stato di Euro 25 per l’abilitazione a condurre imbarcazioni da diporto mentre per le navi la somma è di Euro 100. La marca da bollo per le domande da presentare agli uffici marittimi resta di Euro 16,00. Per una più ampia informazione si riporta la tabella dei tributi dovuti allo Stato per le prestazioni in materia di nautica da diporto.
Scuole nautiche (art. 42 del Regolamento al codice della nautica)
Per l’educazione marinaresca e la preparazione teorico-pratica per il conseguimento delle patenti sono state da tempo istituite le “scuole nautiche”, che per operare devono essere munite di un’apposita autorizzazione rilasciata dalla provincia, cui spetta anche la vigilanza amministrativa, nel luogo in cui hanno la sede principale. Le province devono provvedere a disciplinare con propri regolamenti i requisiti per il rilascio dell’autorizzazione. I soggetti che possono svolgere l’attività di insegnamento presso le scuole nautiche sono indicati nell’art. 42 del regolamento al codice della nautica. Le scuole nautiche devono presentare le domande di ammissione agli esami per i propri candidati presso l’autorità marittima o Uffici exMCTC nella cui giurisdizione hanno la sede principale.
Aggiornamento e convalida delle patenti
A similitudine di quanto avviene per le patenti di guida automobilistiche, per l’aggiornamento e la convalida delle patenti nautiche è previsto l’invio a domicilio di un talloncino autoadesivo. In attesa che gli Uffici organizzano la propria struttura interna, le patenti potranno continuare ad essere rinnovate con le modalità previste dalla precedente normativa.
Durata, convalida e sostituzione delle patenti (art. 38 del Regolamento al codice della nautica)
La patente nautica ha una validità di 10 anni, dalla data del rilascio o della convalida, ridotta ad anni 5 per coloro che abbiano superato i 60 anni; il periodo può essere inferiore per coloro che siano affetti da infermità fisiche o psichiche o minorazioni anatomiche o funzionali. La patente può essere rinnovata in ogni tempo. Se la convalida viene richiesta prima o dopo la data di scadenza, la durata successiva decorre dalla data della convalida.Per la convalida il titolare deve presentare domanda in doppia copia, di cui una in bollo, direttamente o con raccomandata all’ufficio marittimo (Capitanerie e Uffici Circondariali marittimi) o all’Ufficio Provinciale della exMCTC che ha provveduto al rilascio. Essa va corredata dal certificato di idoneità fisica (in bollo) di un medico pubblico (ASL, medico militare o altri) con funzioni in materia medico legale; il richiedente deve dichiarare di possedere i necessari requisiti morali e, ove ricorra il caso, il possesso di altra abilitazione al comando di unità da diporto, compilando a tale scopo i quadri a) b) e) ed f) dello schema di domanda.
Cambio di residenza
Per comunicare l’eventuale cambio di residenza si segue la stessa procedura di cui sopra, comunicando con raccomandata all’ufficio che ha rilasciato la patente, la dichiarazione sostitutiva del certificato di residenza, compilando il quadro A del modulo adibito. La modifica viene registrata sul Registro delle patenti nautiche.
Patenti deteriorate o illegibili
Le modalità per la sostituzione di patenti deteriorate o illeggibili seguono la stessa procedura della convalida, con l’aggiunta di due foto, di una marca da bollo e del pagamento dello stampato di patente. Il duplicato ha la stessa del documento sostituito, che viene ritirato e annullato.
Smarrimento o distruzione della patente
Lo smarrimento, sottrazione o distruzione della patente va denunciata all’autorità di Pubblica Sicurezza che rilascia attestazione della denuncia resa. Il titolare, per ottenere il rilascio del duplicato, deve presentare al competente ufficio, oltre alla domanda, in duplice copia, l’attestazione della P.S., le ricevute comprovanti il pagamento del tributo previsto, due foto formato tessera. Copia della domanda, restituita all’interessato, gli consente di comandare unità da diporto, nei limiti dell’abilitazione posseduta, per la durata di 30 giorni.Il duplicato della patente ha la validità del documento sostituito.
Le patenti nautiche conseguite in un Paese estero (anche se comunitario) non possono essere convertite con quelle previste dalla legge italiana. Gli stranieri e gli italiani residenti all’estero possono comandare unità da diporto di bandiera nazionale nei limiti dell’abilitazione in possesso. Tuttavia, i cittadini italiani, quando rientrano definitivamente in Italia, devono munirsi della patente nautica, non essendo più autorizzati al comando di unità da diporto con un’abilitazione estera.
Sanzioni (Art. 53 Codice della nautica)
Chi dimentica la patente a terra è punito con la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00, mentre condurre un’unità da diporto senza aver mai conseguito la patente nautica, ovvero nel caso in cui la stessa è stata revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti, comporta una sanzione amministrativa che va da € 2.066,00 a € 8.263,00 nonchè la sospensione della licenza di navigazione dell’unità, che viene annotata sul documento, per la durata di 30 giorni. La sanzione è raddoppiata nel caso di nave da diporto. Condurre un’unità da diporto con la patente scaduta, invece, comporta una sanzione da Euro 207,00 a Euro 1.033,00.